DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO - DAT (TESTAMENTO BIOLOGICO)

mercoledì 14 marzo 2018

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Prot. n.26 del 02.01.2018

DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO - DAT (TESTAMENTO BIOLOGICO)

La legge n. 219 del 22/12/2017 recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento", entrata in vigore il 31 gennaio 2018, in base al principio per cui “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata”, ha introdotto la possibilità di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, in previsione di una futura eventuale incapacità di autodeterminarsi(pensiamo ad uno stato di incoscienza dovuto proprio alla malattia o ad un evento imprevedibile e traumatico che può compromettere la capacità di intendere e di volere).

Detto consenso può essere manifestato anticipatamente attraverso le D.A.T. (Dichiarazioni anticipate di trattamento). Tali volontà possono essere espresse per iscritto dalle persone maggiorenni e capaci di intendere e volere mediante:
a) atto pubblico
b) scrittura privata autenticata da parte di un notaio;
c) scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro;
d) attraverso le strutture sanitarie, qualora le Regioni regolamentino la raccolta delle copie delle DAT.
Visto il carattere personale della dichiarazione, non sono stati predisposti specifici modelli o fac simili: l’interessato può esprimerla in carta libera nel modo che ritiene più opportuno. La dichiarazione deve però necessariamente contenere:

- Dati anagrafici del dichiarante (cognome, nome, data di nascita);
- Indicazione delle situazioni in cui dovrà essere applicata la DAT (es. in caso di malattia invalidante e irreversibile, etc);
- Data e firma del dichiarante
La DAT deve essere consegnata personalmente dall’interessato residente nel comune e l’Ufficiale di Stato Civile ricevente non può partecipare alla redazione della stessa né fornire informazioni in merito al suo contenuto (Circolare n. 1/2018 del Ministero dell’Interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici).
L’interessato può nominare, nella D.A.T., un fiduciario che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. La nomina deve essere accettata da parte del fiduciario mediante la sottoscrizione della D.A.T. ; copia della D.A.T. dovrà essere rilasciata al fiduciario.
IL COMUNE DI MONTEMARANO, in esecuzione del dettato normativo innanzi richiamato, ha istituito il Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.), con delibera di G.C. n. 27 del 1.3.2018.
I residenti nel Comune, pertanto, possono consegnare personalmente all’Ufficiale di stato civile del Comune, sig. Bonetti Amelia le proprie Dichiarazioni Anticipate di Trattamento, con copia del documento d’identità valido e del codice fiscale del disponente e del fiduciario.
Per depositare le DAT è necessario compilare e presentare l’apposito modello di iscrizione nel registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento, allegato, e che, comunque, l’ufficio di stato civile fornirà in copia agli interessati. Il pubblico ufficiale provvederà ad annotare il deposito nell’apposito registro e rilascerà attestazione di avvenuto deposito.
Le DAT consegnate ed annotate nel registro istituito dal comune sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Il segretario comunale
F.to Dott.ssa Maria Colella

ALLEGATI:

Avviso DAT

Modulo dichiarazione DAT