Descrizione
Con la deliberazione 29 luglio 2025, n. 355/2025/R/rif, l’autorità di regolazione ha dettato le linee per la gestione e lo scambio di informazioni relative all’applicazione dei c.d. Bonus Sociale Rifiuti. Nelle disposizioni fornite si evince l’iter procedurale che vede assegnare i bonus alle singole utenze domestiche e dalla lettura di tali disposizioni emerge come i Gestori delle Tariffe e dei rapporti con gli utenti siano chiamati esclusivamente alla gestione di informazioni provenienti dall’INPS e dall’autorità piuttosto che avere un colloquio diretto con l’utenza destinataria.
Occorre, prima di tutto ricordare che, l’ARERA ha recepito le obiezioni mosse da numerosi stakeholders, riguardo la difficoltà di applicare tale agevolazione già dall’anno 2025, esercizio finanziario in corso di gestione, rimandando la sua applicazione al 2026. Poi occorre sottolineare come il procedimento di riconoscimento del bonus parta dalla presentazione degli aventi diritto della "Dichiarazione Sostitutiva Unica o DSU" ovvero della Dichiarazione Sostitutiva Unica resa ai sensi dell’articolo 10 del "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", di cui al d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, presentata dal dichiarante al fine di ottenere l’attestazione ISEE per il proprio nucleo familiare ISEE. L’INPS, sulla base delle dichiarazioni presentate fornirà ai gestori gli elenchi dei possibili beneficiari del bonus, in modo da applicarlo sui documenti di riscossione a partire dall’anno 2026. Di seguito, in dettaglio, le operazioni del procedimento disciplinato da ARERA:
Il bonus sociale rifiuti di cui dell’articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 124/19 è riconosciuto automaticamente agli utenti che risultino in stato di disagio economico e siano titolari di un’utenza a uso domestico. Lo stato di disagio economico è attestato dall’INPS sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata da un componente del nucleo familiare in stato di disagio ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, secondo quanto previsto dalla normativa in materia.
L’INPS, il secondo giorno del mese n+1 (dove n è il mese di presentazione della DSU) comunica all’Autorità, per il tramite del SII, l’elenco dei nuclei familiari ISEE che risultano agevolabili con riferimento all’anno a, in base alle DSU ordinarie attestate nel mese n, suddivisi in due classi di agevolazione:
1) DSU aventi nuclei con ISEE ≤ 9.530;
2) DSU aventi nuclei con 9.530 < ISEE ≤ 20.000 con 4 (o più) figli a carico.
L’Autorità, tramite il SII, comunica a SGAte (il Sistema di Gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche gestito dall’ANCI), in qualità di responsabile del trattamento dati degli enti erogatori, entro il primo giorno del mese di febbraio di ciascun anno a+1, i flussi dati relativi agli utenti potenzialmente agevolabili, ricevuti da INPS entro il secondo giorno del mese di gennaio di ciascun anno a+1.
Lo SGAte, entro il 1° marzo di ciascun anno, mette a disposizione i dati all’ente erogatore territorialmente competente, ovvero al GTRU individuato dall’ente erogatore medesimo come responsabile del trattamento dati, previa verifica del vincolo di unicità delle domande presentate.
Gli enti erogatori sono tenuti a iscriversi a SGAte entro il 31 gennaio 2026 o successivamente entro tre mesi dalla data di operatività, secondo le modalità da quest’ultimo definite, previa approvazione, effettuata dal Direttore della Direzione Consumatori e Utenti. I GTRU territorialmente competenti sono tenuti a iscriversi a SGAte entro il 28 febbraio 2026 o successivamente entro tre mesi dalla data di operatività, secondo le modalità da quest’ultimo definite, previa approvazione, effettuata dal Direttore della Direzione Consumatori e Utenti. Se non avviene la registrazione allo SGAte gli enti erogatori o i gestori delle tariffe e dei rapporti con gli utenti (GTRU) si troveranno a dover gestire autonomamente tutto il procedimento, compresa la valutazione del possesso dei requisiti in capo ai singoli richiedenti.
I dati funzionali all’erogazione della compensazione vengono messi a disposizione dei GTRU territorialmente competenti di cui al precedente comma 5.3 da SGAte, entro il 1° marzo di ogni anno a+1.
Il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, in base ai dati messi a disposizione da SGAte e alle informazioni in suo possesso, individua sul proprio territorio le utenze agevolabili, previa verifica del rispetto delle condizioni oggettive di ammissibilità con riferimento all’utenza agevolabile. In particolare, verifica:
1) che il codice fiscale e il nominativo dell’intestatario dell’utenza siano coincidenti con almeno uno dei codici fiscali dei componenti maggiorenni appartenenti al nucleo familiare agevolabile, ovvero nel caso di DSU intestata a un minore con il codice fiscale del minore medesimo;
2) che l’utenza agevolabile sia a uso domestico;
3) la regolarità dei pagamenti: l’utente agevolabile deve essere in regola con i pagamenti della TARI/tariffa corrispettiva degli anni precedenti a ciascun anno a+1 (fatto salvo il termine di prescrizione previsto dalla normativa vigente). Fermo restando la possibilità di condividere con l’utente richiedente una compensazione delle somme del bonus con le morosità pregresse non versate.
Ciascun gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, acquisito nell’anno a+1 l’elenco dei beneficiari aventi diritto all’agevolazione e le informazioni necessarie, provvede a quantificare l’agevolazione spettante nell’anno a per ogni utenza domestica agevolabile, applicando una riduzione pari al 25% della TARI/Tariffa corrispettiva altrimenti dovuta nel medesimo anno a al lordo delle componenti perequative, al netto dell’IVA, se dovuta, e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani o eventuale conguaglio relativo ad annualità precedenti.
I gestori dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti iscritti a SGAte procedono al riconoscimento dell’agevolazione medesima entro il 30 giugno di ciascun anno a+1 nella prima rata utile. In caso di incapienza di tale rata, l’importo residuo dell’agevolazione dovrà essere riconosciuto nella successiva rata utile. Qualora la prima rata utile di cui al precedente comma 10.1 venga emessa successivamente al 30 giugno dell’anno a+1, l’agevolazione dovrà essere riconosciuta entro tale termine con rimessa diretta a favore del beneficiario con una modalità tracciabile e che garantisca l’identificazione del soggetto beneficiario medesimo.
Il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti mette a disposizione di SGAte, entro il 31 luglio di ciascun a+1 e il 31 gennaio di ciascun anno a+2, in base alle specifiche tecniche stabilite da ANCI, per ciascun nucleo familiare agevolato (contraddistinto da un codice bonus univoco), le informazioni relative all’istruttoria compiuta per l’applicazione del bonus.
Ciascun gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti:
1) provvede, ai sensi dell’articolo 3 comma 1, lettera k), del TITR, a dare la più ampia pubblicità alle disposizioni del presente provvedimento su un’apposita sezione del proprio sito internet, facilmente accessibile dalla home page;
2) è tenuto a inserire nel documento di riscossione di ciascun utente agevolabile la seguente dicitura: "Le è stato riconosciuto il bonus sociale rifiuti per l’anno a, ai sensi del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24. Il bonus è pari a euro xx."
Entro il 15 settembre di ciascun anno a+1 e il 1° marzo di ciascun anno a+2, gli enti erogatori, tramite SGAte, comunicano alla CSEA i dati risultanti dalla rendicontazione dei bonus sociali rifiuti erogati da ciascun gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.